Circolare n 7 - OBBLIGO DI FIRMA DIGITALE
04 marzo 2020
OBBLIGO DI FIRMA DIGITALE
Informiamo la gentile clientela che la Camera di Commercio, dall’esercizio in corso, non accetterà pratiche telematiche che non siano firmate digitalmente a cura del titolare o legale rappresentante.
Ciò significa che tutte le istanze da predisporre dovranno essere firmate con l’apposizione di firma digitale del soggetto obbligato (titolare ditta individuale, amministratore di snc – sas, Presidente e Consigliere C.d.A ed Amministratori ecc, ecc …) che dovrà dotarsi di idoneo dispositivo di firma digitale rilasciato dalla CCIAA di competenza.
La firma digitale è uno strumento informatico che consente l’identificazione certa in rete del titolare del dispositivo mediante il “certificato digitale” di autenticazione personale in esso contenuto.
Il certificato digitale è l’equivalente elettronico di un documento d’identità, in quanto identifica digitalmente una persona o un’entità.
Trattandosi di un obbligo di dotazione informatica Vi consigliamo, per chi non ne fosse ancora dotato, di contattare il nostro studio che sarà a vostra completa disposizione per tutte le eventuali informazioni al fine di ottemperare le pratiche per la richiesta della firma digitale.
Cordiali saluti.
Studio Contabilità Srl
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